Torna al magazine 11/01/2026 Focus Legale

Più trasparenza per i consumatori e stop al greenwashing

La Direttiva (UE) 2024/825 segna un passaggio decisivo nella strategia europea per rafforzare la tutela dei consumatori e sostenere la transizione verde.
sfondo casi risolti

L'obiettivo

La Direttiva (UE) 2024/825 segna un passaggio decisivo nella strategia europea per rafforzare la tutela dei consumatori e sostenere la transizione verde. L’obiettivo è ambizioso: permettere ai cittadini europei di scegliere con consapevolezza, premiando i prodotti realmente sostenibili e scoraggiando chi usa informazioni vaghe, ingannevoli o fuorvianti per orientare gli acquisti.

L’idea di fondo è che un mercato che funziona bene non si basa solo sulla concorrenza, ma anche sulla trasparenza. Se i consumatori ricevono informazioni chiare, pertinenti e affidabili, possono orientare la loro domanda verso beni più duraturi, riparabili e meno inquinanti l’ambiente. Tutto ciò, si presume, stimolerà le imprese a migliorare la qualità e la sostenibilità dei prodotti.

Cosa cambia con la Direttiva 2024/825?

La nuova normativa interviene su due pilastri già centrali nella tutela dei consumatori:

·         la Direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali;

·         la Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori;

Le modifiche introdotte tentano di colmare un vuoto normativo importante: molte pratiche di mercato, pur essendo dannose, non rientravano chiaramente tra quelle vietate. Oggi, invece, l’Unione Europea stabilisce strumenti più precisi per contrastare tre fenomeni sempre più diffusi:

·         greenwashing;

·         obsolescenza precoce;

·         marchi e certificazioni non credibili.

Greenwashing

Sono ormai comuni slogan ambientali esagerati o privi di fondamento le etichette come “ecologico”, “a impatto zero” o “carbon neutral” senza prove verificabili. La Direttiva impone che ogni dichiarazione ambientale sia:

·         specifica;

·         verificabile;

·         basata su criteri oggettivi;

·         supportata da evidenze scientifiche;

In altre parole, non basta più un’etichetta: è necessaria trasparenza e conformità.

Obsolescenza precoce

Molti prodotti sono progettati per durare poco, rompersi facilmente o diventare rapidamente incompatibili con aggiornamenti software o accessori. La Direttiva colpisce diverse forme di obsolescenza programmata, come:

·         riduzione artificiale della durata di un componente;

·         aggiornamenti che rallentano i dispositivi;

·         impossibilità di sostituire parti facilmente consumabili;

L’obiettivo è allungare la vita dei beni e limitare lo spreco di risorse.

Marchi e certificazioni non credibili

Negli ultimi anni, sono proliferati loghi, bollini e autocertificazioni che promettono sostenibilità ambientale senza seguire standard seri, protocolli verificabili, procedure di conformità riconosciute e comprovate.

La norma vieta:

·         marchi ambientali non trasparenti;

·         sistemi di certificazione privi di controllo indipendente;

·         etichette che imitano quelle ufficiali;

Solo gli schemi di certificazione riconosciuti e verificati (rilasciati da agenzie autorizzate) possono essere usati.

Come vengono modificate le norme esistenti?

La Direttiva interviene su due livelli:

1.       Revisione degli articoli 6 e 7 della Direttiva 2005/29/CE;

2.       Aggiornamento dell’Allegato I;

Gli articoli della Direttiva 29 riguardano le pratiche commerciali ingannevoli, valutate caso per caso. Le modifiche chiariscono che rientrano tra le pratiche ingannevoli:

·         dichiarazioni ambientali vaghe o non comprovate;

·         omissioni rilevanti sulle caratteristiche ecologiche o sulla resistenza del prodotto;

·         informazioni false o ambigue sugli impatti sociali dell’impresa produttrice;

L’Allegato I, invece, contiene l’elenco delle pratiche considerate sempre sleali e sempre vietate.

È stato sancito altresì un divieto assoluto su:

·         asserzioni di sostenibilità prive di criteri verificabili;

·         affermazioni su emissioni compensative non reali o non controllate;

·         promesse ambientali basate su futuri miglioramenti anziché su dati attuali.

La tutela effettiva del consumatore

Anche se una pratica non compare nell’elenco, può comunque essere considerata sleale secondo gli articoli da 5 a 9 della Direttiva 2005/29/CE. La logica resta quella della tutela effettiva del consumatore. La Direttiva (UE) 2024/825 è doppiamente importante perché l’Europa vuole favorire la competizione su basi reali e corrette e vuole impedire che le aziende possano vantare benefici ambientali senza fondamento. In particolare, quando i benefici ambientali promessi non sono veritieri si crea un doppio danno:

·         per i consumatori, che vengono ingannati nelle loro scelte;

·         per le imprese serie, che investono realmente in sostenibilità, ma faticano a distinguersi da chi usa scorciatoie surrettizie.

Conclusione

Con regole più chiare e controlli più efficaci, il mercato diventa più trasparente e competitivo. I consumatori europei hanno finalmente gli strumenti per orientare i loro acquisti verso prodotti che, oltre a fare ciò che promettono, riducono davvero l’impatto ambientale. La Direttiva UE 2024/825 segna un progresso significativo nella costruzione di un mercato più equo, sostenibile e informato. Non introduce obblighi irraggiungibili per le imprese, ma richiede maggiore chiarezza e onestà. L’effetto finale sarà maggiore: più tutela per i cittadini e un impulso concreto alla produzione di beni più durevoli, più efficienti e più rispettosi dell’ambiente.

FONTI: la fonte primaria è il testo integrale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, disponibile su EURLex; Filodiritto - Direttiva (UE) 2024/825 sintesi delle modifiche alle direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE con spiegazione degli articoli 6, 7 e Allegato I; ReteAmbiente - Scheda normativa sulla “Direttiva Greenwashing” che contiene ampi estratti del testo ufficiale e una spiegazione orientata agli operatori ambientali.

Questo articolo trae spunto da un caso reale, ma ogni riferimento a fatti e persone è puramente casuale. I contenuti normativi e sostanziali hanno finalità meramente informativa, divulgativa o promozionale e in nessuna circostanza DAS risponderà per l’uso non autorizzato o improprio degli stessi da parte di terzi. Eventuali dati statistici e contenuti infografici sono tratti da fonti citate nel rispetto dei diritti di copyright.

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