Detrazione barriere architettoniche, sisma-bonus e bonus verde
Il Superbonus 110% si applica anche agli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche, come ascensori e soluzioni domotiche, se eseguiti congiuntamente a interventi trainanti. La detrazione si estende agli interventi antisismici (Sismabonus) e alla realizzazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo, sempre a patto che siano collegati a lavori principali di efficientamento energetico. Un’opportunità importante per rendere le abitazioni più sicure, sostenibili e accessibili.
Eliminazione delle barriere architettoniche
È prevista la possibilità di accedere al superbonus 110% anche per interventi di rimozione delle barriere architettoniche purché tali opere siano eseguite congiuntamente a interventi di isolamento termico o di sostituzione di impianti di riscaldamento invernale (interventi definiti trainanti).
Si tratta, in particolare, di detrazioni fiscali finalizzate alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la domotica, e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone con handicap accertato da documentazione medica.
Interventi antisismici (sismabonus)
La detrazione per gli interventi antisismici prevista dall’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto legge n. 63/2013 è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Per le spese sostenute nell’anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo. Il superbonus spetta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, eseguita congiuntamente a uno degli interventi indicati come trainanti, nel rispetto dei limiti di spesa previsti per tali interventi.
Il bonus verde: installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo
Anche per il bonus verde, è prevista la possibilità di accedere all’aliquota del 110% se l’installazione degli impianti fotovoltaici è connessa all’esecuzione congiunta di un intervento trainante di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione tradizionale ovvero di intervento antisismico. In particolare, si tratta di:
- impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica;
- impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;
- sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici contestuali all’installazione degli impianti medesimi;
la normativa prevede, altresì, che, quale condizione necessaria per accedere al “bonus verde”, avvenga la cessione al gestore dei servizi energetici (società per azioni italiana interamente partecipata dal ministero dell’economia e delle finanze) dell’energia non auto-consumata in sito o non condivisa per l’autoconsumo.