Torna al magazine 07/11/2022 Focus Legale

Che cos'è la sicurezza partecipata? il modello per i lavori edili

La sicurezza partecipata promuove un coinvolgimento diretto dei lavoratori nella gestione della sicurezza in cantiere. Questo approccio innovativo affianca alla normativa vigente una visione più concreta e condivisa della prevenzione, valorizzando l’esperienza sul campo e riducendo i rischi attraverso la collaborazione attiva di tutti gli attori coinvolti.
sfondo casi risolti

Cos’è e cosa si intende per sicurezza partecipata: la gestione della sicurezza nei cantieri

Si tratta di un approccio di “deregulation”. Il concetto di fondo, idea trainante del modello partecipato, è che ci siano troppe regole burocratiche create da chi organizza il processo (la committenza), ma che non opera sul campo. L’intento non è quello di delegittimare il quadro normativo che governa la corretta gestione di un cantiere, ma di accostare ad esso un modello ulteriore in cui l’approccio alla sicurezza sia basato non solo sulla prescrizione di norme e sanzioni, bensì anche sul coinvolgimento attivo degli addetti.

La tutela dei lavoratori edili viene, così, maggiormente valorizzata mediante una sperimentazione ed applicazione pratica nei cantieri edili a seguito della quale viene adottato un documento metodologico da sottoporre al datore di lavoro. Tale documento programmatico tiene conto (tra gli altri) dei seguenti aspetti:

  •  la percezione del pericolo è soggettiva;
  •  non esiste un “rating” della sicurezza: la sicurezza va legata all’esperienza pratica dell’operaio;
  •  la sicurezza deve affrontare le differenze interculturali e quelle generazionali;
  •  i tempi della sicurezza sono percepiti in modo differente: il fattore tempo è un costo da inserire negli oneri per la protezione individuale;

 

Con il termine “sicurezza partecipata”, si intende un approccio partecipativo alla sicurezza sui cantieri edili finalizzato al miglioramento nell’apprendimento delle dinamiche reali dei processi di lavoro. Il modello di “sicurezza partecipata”, ambisce a coinvolgere i lavoratori nella definizione delle procedure di sicurezza, nelle misure e negli strumenti di prevenzione. Ecco alcuni caposaldi del modello di sicurezza partecipata:

  • coinvolgere direttamente i lavoratori con un atteggiamento da passivo ad attivo;
  • promuovere la sicurezza comune in cantiere come un obiettivo comune e non come un obbligo normativo
  • portare il punto di vista dei lavoratori sul tavolo di lavoro dei preposti alla sicurezza dei cantieri, dei responsabili della gestione della sicurezza, dei datori di lavoro e dei committenti delle stazioni appaltanti
  • creare dei gruppi di confronto su temi proposti spontaneamente per migliorare la sicurezza del cantiere in cui lo stesso operaio edile lavora

Come cambia la normativa

Sicurezza partecipata: riassumendo come cambia la normativa.

1) Elementi fondamentali sono la compartecipazione, la condivisione degli obiettivi e delle strategie di attuazione da parte di soggetti diversi: il responsabile dei lavori edili, chi controlla la sicurezza nei cantieri, la committenza, gli operai, gli altri attori sociali ed economici che operano nel cantiere e che vivono quotidianamente il problema della sicurezza.

2) Si tratta di una nuova “filosofia di intervento complessivo” che si pone come obiettivi prioritari la prevenzione degli eventi pericolosi, di rischio, di infortunio e la conoscenza della normativa di settore.

3) Un rinnovato legame di fiducia e di collaborazione tra operai edili, committenza, preposti, responsabili dei cantieri, ma anche con gli enti pubblici nell’ambito del decentramento amministrativo locale.

Chi controlla la sicurezza nei cantieri?

I tecnici della prevenzione (personale ispettivo) delle aziende sanitarie e gli ispettori del lavoro del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale sono le figure professionali che possono effettuare un’ispezione in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri edili.

Il personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale quando esercita le funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro deve informare preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell’azienda sanitaria locale competente per territorio (art.13, comma 2, D. Lgs 81/08).

Chi è il responsabile dei lavori edili?

Il responsabile dei lavori edili è una figura incaricata dal committente per farne le veci su aspetti tecnici e professionali inerenti alla sicurezza in cantiere. La nomina del responsabile dei lavori edili non è obbligatoria; in caso di mancata nomina, il responsabile dei lavori edili coincide con il committente che è anche il responsabile del procedimento.

Gestione sicurezza nei cantieri

Quando è nominato un responsabile dei lavori edili, allo stesso spettano tutti gli obblighi di gestione sicurezza nei cantieri previsti in capo al committente. Quest’ultimo, all’opposto, è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori edili.

Per ulteriori approfondimenti, si può utilmente confrontare il sito dell’agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata “Ispettorato Nazionale del Lavoro” in cui è riportato il testo del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con le disposizioni integrative e correttive.

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